Regolamento S.N.A.M.I.
Approvato dal Comitato Centrale del 12 maggio 2019
Art. 1
1. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono rieleggibili e non sono retribuite.
2. Con decisione del Comitato Centrale o del Consiglio Regionale o Provinciale eventuali vacanze dagli organi istituzionali possono essere surrogate o dal primo dei non eletti o in caso di parità di voti dal candidato iscritto al Sindacato da più tempo. La loro durata in carica coincide con la data di scadenza del triennio di gestione in corso.
Art. 2
1. Alle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali Nazionali potranno essere presentate più liste, che comunque rappresentano un mero artificio elettorale, essendo il voto nominale. Tali liste, che potranno avere una denominazione, dovranno essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, per renderle pubbliche, entro le ore 12.30 del giorno precedente le operazioni di voto. Risulteranno quindi eletti, a prescindere dall’appartenenza ad una lista o meno, coloro che personalmente avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 3
1. Le dimissioni, l’espulsione dal Sindacato o la non accettazione del rinnovo dell’iscrizione di un Socio da parte degli Organi competenti fanno perdere all’ex Associato qualsiasi diritto di rivalsa sulle quote associative fin lì versate, nonché sul patrimonio del Sindacato.
2. Il mancato versamento della quota associativa di cui all’art 4 comma 1 dello Statuto, nei termini e nei modi stabiliti dal consiglio provinciale, comporta la decadenza dalla condizione d’iscritto al sindacato, previa verifica del Presidente provinciale.
Art. 4
1. Il diritto all’eleggibilità a cariche o incarichi statutari può essere acquisito solo dopo 12 mesi dall’iscrizione al sindacato, salvo diverso parere dell’Esecutivo Nazionale, eccetto per le nuove sezioni.
Art. 5
1. Il Presidente e il Tesoriere (Provinciale, Regionale, Nazionale) operano sui Conti Correnti del Sindacato con firma disgiunta.
Art. 6
1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il Tesoriere Nazionale percepisce le quote dalle singole Aziende sanitarie o Enti e, trattenuto quanto spettante al Nazionale, le reinvia alle singole tesorerie Provinciali.
3. Il Tesoriere Provinciale, ricevute le quote di spettanza, invia quanto dovuto alla Tesoreria Regionale.
4. Per quanto attiene alle quote di iscrizione percepite direttamente dai Medici Liberi Professionisti, il Tesoriere Provinciale invia annualmente quanto dovuto alle Tesorerie Regionale e Nazionale entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della riscossione.
5. I Tesorieri Provinciali e Regionali devono gestire direttamente quanto attiene al patrimonio della rispettiva Sezione. I Tesorieri che, temporaneamente, non possono provvedere in proprio a tale gestione, la devono demandare esclusivamente alla Tesoreria Nazionale.
6. Gli Esecutivi Provinciali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Organizzativa Nazionale e alla Segreteria Organizzativa Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno – nei modi e nelle forme indicati dalla Segreteria Organizzativa Nazionale stessa – gli elenchi degli iscritti alla Sezione, completi di indirizzo di posta elettronica, suddivisi per settore professionale di appartenenza, per poter provvedere al tesseramento da parte della Segreteria Organizzativa Nazionale, il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso con lo stralcio del verbale dell’Assemblea Provinciale comprendente la relativa approvazione, l’elenco dei delegati al Congresso Nazionale e, ogni triennio, lo stralcio del verbale dell’Assemblea Elettiva comprendente l’elenco delle cariche sociali. L’elenco dei delegati al Congresso Nazionale potrà essere integrato da un elenco di supplenti nominati dall’assemblea provinciale, non superiori al 50% dei titolari, che potranno subentrare ai titolari in caso di impedimento dei titolari stessi. La comunicazione della sostituzione, dovrà essere effettuata alla Commissione verifica Poteri del Congresso direttamente dal titolare o dal Presidente della Sezione provinciale di pertinenza, prima della chiusura della Commissione. In ogni caso l’elenco inviato dalle sezioni dovrà specificare, chiaramente, la qualifica di titolare o supplente.
7. Gli Esecutivi Provinciali che non provvedono a quanto sopra, sono dichiarati decaduti dal Presidente Regionale il quale convoca, entro trenta giorni, un’Assemblea Provinciale Elettiva per la rielezione delle cariche sociali.
8. Gli Esecutivi Regionali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Organizzativa Nazionale, entro il termine ultimo del 31 marzo di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo con lo stralcio del verbale del Consiglio Regionale comprendente la relativa approvazione e, ogni triennio lo stralcio del verbale del Consiglio Regionale comprendente l’elenco delle cariche sociali.
9. Gli Esecutivi Regionali che non provvedono a quanto sopra, sono dichiarati decaduti dal Presidente Nazionale il quale convoca, entro trenta giorni, un Consiglio Regionale elettivo per la rielezione delle cariche sociali.
10. Per motivi Amministrativi il Congresso Nazionale Ordinario (Art. 35 dello Statuto) si deve tenere, di norma, non prima di fine aprile.
11. La Tesoreria Nazionale comunica, entro il 15 Aprile di ogni anno, alle sezioni Provinciali il numero dei delegati al Congresso Nazionale spettanti ad ogni sezione. Tale numero è ricavato dalla media degli iscritti alla Sezione nel corso degli ultimi tre anni, secondo le modalità precisate dall’art. 34 dello Statuto.
12. In caso di Congresso Nazionale Straordinario convocato tra il 20 gennaio e il 31 di marzo restano in carica i Delegati Provinciali nominati per l’anno precedente.
Art. 7
1. Lo SNAMI può accettare contributi liberali finalizzati alla realizzazione dell’articolo 2 dello Statuto.
Art. 8
1. Ogni sezione è libera di decidere della metodica di esazione della quota (fissa o percentuale) fermo restando che la quota minima annuale è almeno pari alla quota da corrispondere al nazionale (deliberata dal Comitato Centrale) e la regionale (decisa dal Consiglio Regionale).
2. Le sezioni possono decentralizzare il pagamento delle quote dovute al nazionale, che saranno collegate al codice fiscale dell’iscritto, secondo la seguente modalità: a partire dal 2011, possibilità di pagamento in due rate, la prima da versare entro il 31 gennaio pari al 60% del dovuto e la seconda rata, pari al 40% del dovuto, entro e non oltre il 31 marzo, riferendosi al numero degli iscritti alla sezione in data 31 dicembre dell’anno precedente. La scelta della decentralizzazione deve pervenire, per iscritto, alla Segreteria nazionale e al Tesoriere nazionale entro il 20 gennaio di ogni anno. Il versamento delle rate delle quote dovute alla Tesoreria Nazionale deve avvenire con chiara identificazione della Sezione Provinciale che effettua il versamento. Qualora si utilizzi un bonifico bancario la Sezione provinciale deve essere indicata nella causale.
3. Le sezioni decentralizzate che non provvedono a quanto previsto dal comma 2) dell’art 8 del presente regolamento, previa verifica con il Presidente provinciale, verranno centralizzate d’ufficio e non potranno usufruire della decentralizzazione nei tre anni successivi.
Art. 9
1. Lo S.N.A.M.I. può disporre di propri organi di stampa ufficiali dei quali è proprietario. La programmazione e l’amministrazione della stampa è regolamentata dal Comitato Centrale. Le singole sezioni Provinciali e Regionali sono autorizzate a gestire un proprio organo di stampa.
2. La carta intestata del Sindacato, a livello provinciale, regionale, e nazionale è utilizzabile esclusivamente dal Presidente dell’ Esecutivo o suo delegato, e, nell’ambito delle proprie competenze, dalle seguenti cariche: Segretario, Tesoriere, Addetto Stampa, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o suo delegato e Presidente del Collegio dei Probiviri o suo delegato.
Art. 10
1. Non sono ammesse più Sezioni nella stessa provincia.
2. Non è ammessa l’iscrizione a più sezioni Provinciali.
3. E’ consentita, sia in sede di prima iscrizione che in epoca successiva, la motivata opzione per l’adesione ad una Sezione Provinciale diversa da quella in cui si risiede e/o si opera, previo consenso dell’Esecutivo Nazionale e del Presidente della Sezione Provinciale che dovrà ricevere l’iscritto.
4. Nel caso di opzione esercitata successivamente alla prima iscrizione, il termine di 12 mesi di cui al punto 4 del presente Regolamento decorre dall’atto della prima iscrizione.
Art. 11
1. Laddove le sezioni Provinciali dopo tre anni non riescono a raggiungere o mantenere il numero di 35 iscritti, ne può essere richiesto il commissariamento da parte del Comitato Centrale.
Art. 12
1. Il commissariamento delle Sezioni Provinciali e/o Regionali è deliberato dal Comitato Centrale ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto.
2. Il commissariamento di una Sezione si conclude con la convocazione, da parte del o dei Commissari nominati dal Comitato Centrale, di un’Assemblea Provinciale Elettiva o con la convocazione di un Consiglio Regionale elettivo.
3. Le Sezioni Provinciali possono essere commissariate:
– quando espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento;
– in caso di palese inosservanza di quanto previsto dallo Statuto o dal Regolamento;
– in caso di palese inosservanza di delibere del Comitato Centrale o dell’Esecutivo Nazionale;
– in caso di palese inosservanza di delibere del Consiglio Regionale o dell’Esecutivo Regionale.
4. Le Sezioni Regionali possono essere commissariate:
– quando espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento;
– in caso di palese inosservanza di quanto previsto dallo Statuto o dal Regolamento;
– in caso di palese inosservanza di delibere del Comitato Centrale o dell’Esecutivo Nazionale.
5. Il commissariamento di una Sezione può essere motivatamente proposto:
– dal Presidente Nazionale;
– per le sole Sezioni Provinciali, dall’Esecutivo Regionale competente;
– da almeno un quarto dei componenti in carica del Comitato Centrale.
6. Se il Presidente Nazionale e il Presidente Regionale competente sono concordi nell’indire l’Assemblea Provinciale Straordinaria Elettiva, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, il commissariamento di una Sezione Provinciale ha durata massima di sei mesi.
Art. 13
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento applicativo dello statuto, deciderà caso per caso il Comitato Centrale; tali decisioni potranno essere integrate successivamente nel regolamento.
Art. 14
1. Non sono ammesse deleghe salvo quanto specificatamente previsto.
Art. 15
1. In caso di parità di votazione, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Art. 16
1. I membri cooptati nei vari organismi statutari hanno sempre diritto di voto, salvo quando specificatamente previsto.
Art. 17
1. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese tranne per le elezioni dei componenti del Consiglio Provinciale, del Collegio Provinciale dei Revisori dei conti, dell’Esecutivo Regionale, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Comitato Centrale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri. Le votazioni a scrutinio palese sono personali, ovvero, “una testa un voto”, indipendentemente dal numero di cariche ricoperte a livello provinciale, regionale, nazionale.
2. Il Presidente Nazionale può essere eletto a scrutinio segreto o per acclamazione così come previsto dall’Art. 37.1 dello Statuto.
3. Per le elezioni del Presidente Nazionale nonché del Comitato Centrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, a ciascun Delegato presente al Congresso Nazionale Elettivo verrà attribuito un numero di voti corrispondenti alla media degli iscritti alla Sezione Provinciale di appartenenza nei tre anni precedenti l’elezione diviso per il numero dei Delegati presenti della Sezione stessa (al Presidente Provinciale verranno attribuiti eventuali resti). Il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali entrano nel computo della divisione dei voti della propria Sezione di appartenenza.
4. Per le elezioni dell’Esecutivo Regionale nonché del Collegio Regionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, a ciascun Consigliere Regionale verrà attribuito un numero di voti corrispondente alla media degli iscritti alla Sezione Provinciale di appartenenza nei tre anni precedenti l’elezione diviso per il numero dei Consiglieri Regionali della Sezione stessa (al Presidente Provinciale verranno attribuiti eventuali resti). I Presidenti di Ordine nonché gli eventuali Rappresentanti Regionali di Settore entrano nel computo della divisione dei voti della propria Sezione di appartenenza.
Art. 18
I Settori dello SNAMI sono: Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale, Dirigenza Medica, Medicina dei Servizi, Libera Professione, Esperienza, Pari Opportunità, Odontoiatria, Pediatri, Medici in formazione e Precari, Specialistica Ambulatoriale, Medici Fiscali, Medicina Penitenziaria, Formazione Professionale e SASN, Medicina del Lavoro – Medici Competenti.
Art. 18/bis
A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto al precedente art. 18 con specifico riferimento al settore “Dirigenza Medica”, a seguito delle Delibere
– del XXVII Congresso Nazionale SNAMI svoltosi a Cervia dal 20 al 25 maggio 2008;
– del Comitato Centrale SNAMI svoltosi a Milano il 4 ottobre 2008;
– dell’Esecutivo Nazionale SNAMI svoltosi a Milano il 17 ottobre 2008;
il Settore SNAMI “Dirigenza Medica” relativo agli iscritti appartenenti all’area della Dirigenza Medica dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, è stato ceduto, a seguito di fusione per incorporazione, a CIMO ASMD (all’interno del quale viene istituito un Settore Specifico Medici Dirigenti Snami).
Per l’effetto, a partire dal 1 dicembre 2008, le deleghe di SNAMI nel settore della Dirigenza Medica dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale verranno imputate a CIMO ASMD, per effettiva successione.
Art. 18/ter
Ad integrazione e nel rispetto di quanto previsto all’art.18/bis del Regolamento si riconosce agli iscritti della Dirigenza Medica dello SNAMI la partecipazione alla vita associativa, anche in assenza della rappresentatività richiesta dall’ARAN. Tale partecipazione viene riconosciuta all’interno del nuovo Settore denominato Dirigenti Medici.
Art. 19
L’indirizzo della sede legale, organizzativa, amministrativa e della segreteria dello SNAMI che, in base all’art. 5 dello Statuto, viene scelta dal Presidente, viene trasferita in Viale Parioli, 40, in Roma.