SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRE-INTESA ACN DEL 18 GIUGNO 2020

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 14/12/2018 n. 135, convertito in Legge n. 12 del 11/02/2019, nonché del D.L. 30/04/2019 n. 35, convertito in Legge n. 60 del 25/06/2019, in data 29 gennaio 2020 la Conferenza delle regioni ha emanato le Linee guida per l’assegnazione degli incarichi di continuità assistenziale. Le citate norme vengono integrate nella pre-intesa ACN del 26/03/2020, ratificata e pubblicata dalla SISAC in data 18/06/2020, riorganizzando l’assegnazione e la durata degli incarichi convenzionali.

INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI ZONE CARENTI

Possono concorrere al conferimento degli incarichi convenzionali i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica
in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell’elenco degli incarichi ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione, secondo le modalità di cui all’articolo 63, comma 2, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale frequentano il corso di formazione specifica in
medicina generale.
I medici in corso di formazione specifica in medicina generale, sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione.

INCARICHI PROVVISORI O DI SOSTITUZIONE

Le Aziende Sanitarie, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva di medicina generale, sul proprio sito, procedono a pubblicare un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) di medici disponibili all’eventuale conferimento di
incarichi provvisori, a tempo determinato o affidamento di incarichi di sostituzione secondo il seguente ordine di priorità:
a) Medici iscritti nella graduatoria regionale;
b) Medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale;
c) Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella
medesima regione;
d) Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente al 31/12/1994;
e) Medici iscritti ai corsi di specializzazione.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere presentate alle relative Aziende sanitarie entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito aziendale e vengono graduate, dal punto c al punto e, nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, ad eccezione dei medici inseriti nella graduatoria regionale.
Nelle considerazioni che, in applicazione ai principi introdotti dalle norme superiori di legge, come dalla norma finale dell’Accordo, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale non si applicano le limitazioni temporali di cui all’art. 70 comma 6 dell’A.C.N. 2005 e s.m.i., pertanto si forniscono le aggiornate indicazioni relativamente alla durata degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale:
• Ai medici iscritti in graduatoria regionale, ai medici che acquisiscono
l’attestato di formazione in medicina generale entro il 15 settembre dell’anno in corso ed ai medici iscritti al corso di formazione possono essere conferiti incarichi fino a dodici mesi
• Ai medici abilitati successivamente al 31/12/1994 ed ai medici iscritti a scuole di specializzazione possono essere conferiti incarichi di massimo tre mesi, rinnovabili alla scadenza in carente disponibilità Si ricorda che fino al termine dello stato di emergenza, come stabilito dal D.L. 8 marzo 2020 n.14 convertito in Legge 27 del 24/04/2020, non si applicano le disposizioni sui
limiti massimi di orario di lavoro prescritti dall’accordo collettivo nazionale.

Il Responsabile Continuità Assistenziale
Federico Leto
Il Responsabile Giovani in Formazione e Precari
Federico Di Renzo

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