SISAC – IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – TRIENNIO 2016-2018

In data 20 gennaio 2022 alle ore 12:00, ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

DICHIARAZIONE A VERBALE SNAMI

Lo SNAMI, non condividendo alcune parti dell’articolato, appone una firma tecnica al solo scopo di non pregiudicare la partecipazione dei propri rappresentanti sindacali ai tavoli istituzionali. Ritiene infatti l’accordo collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 anacronistico rispetto ai tempi attuali e ai profondi mutamenti dell’attività lavorativa, non solo per le criticità legate alla pandemia, ma anche per il mutamento delle necessità assistenziali e per tutte le criticità che il SSN sta affrontando.

Ribadisce che il Ruolo Unico non soddisfa le difficoltà attuali aggravando ulteriormente la situazione carenziale dei Medici e che per contro rischierà di creare ulteriori carenze di M.M.G.

Constata che i Procedimenti Disciplinari (UPD) non tutelano adeguatamente il Medico convenzionato in quanto non vi è chiarezza né è garantita la necessaria imparzialità e trasparenza risultando interpretabili e che tale istituto appartenga nella fattispecie al ruolo della dirigenza e non a quello della medicina convenzionata.

Le risorse economiche messe in campo appaiono largamente insufficienti per coprire anche solo l’aggravio dei fattori di produzione della categoria e non si ravvede alcuna risposta alle carenze strutturali territoriali e ai relativi incentivi.

A questo si aggiunge l’esclusione dei laureati dopo il 31/12/1994 dagli incarichi provvisori creando gravi lacune nel SSN che non potranno essere colmate.

Tuttavia, si rileva che, ai sensi dell’art 15 comma 3 e 4 del presente Accordo, le OO.SS. non firmatarie non potranno partecipare alla contrattazione regionale ed aziendale.

Lo SNAMI ritiene che la sussistenza di tale norma, essa stessa considerata come vessatoria e per nulla condivisibile, rende ragione del fatto che SNAMI, per non essere escluso dalle trattative decentrate, non può che sottoscrivere il presente Accordo, in conformità del mandato del Congresso Nazionale straordinario del 29.01.22, accompagnando tale atto dalla presentazione della presente dichiarazione a verbale di cui si chiede l’integrale pubblicazione in calce all’Accordo stesso.

Roma, 01 febbraio 2022

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