DECRETO SALUTE e SVILUPPO 2013
Riportiamo di seguito il sunto del Decreto 24 aprile 2013 del Ministro Balduzzi (pubblicato in G.U. 169 del 20 luglio 2013) che, per quanto di nostro interesse, disciplina la certificazione per l’attività sportiva.
Questa viene divisa in tre tipologie per ciascuna delle quali è previsto un certificato specifico (allegato B, C e D). Le tre tipologie di attività sportiva sono:
1. attività ludico motoria (certificato allegato B)
attività sportiva svolta da non tesserati a società, in ambienti organizzati e autorizzati. (p. es. la casalinga che si iscrive alla palestra). In questa fattispecie vengono identificate dal decreto tre tipologie di utenti a diverso “rischio” (allegato A) per i quali cambiano i requisiti del medico certificatore, degli accertamenti da fare per la certificazione e della durata della stessa, come di seguito riassunto:
CLASSE A (1°tipologia)
Uomini <55 aa e Donne <65 aa senza patologie né fattori di rischio.
MEDICO CERTIFICATORE: qualunque medico abilitato alla professione.
Non è previsto alcun accertamento specifico, se non la visita del paziente.
VALIDITA’ CERTIFICATO: 2 anni.
CLASSE B (2° tipologia): pazienti che hanno almeno 2 delle seguenti caratteristiche:
-Uomini>55 aa o Donne >65 aa
-Ipertensione arteriosa
-Pressione differenziale elevata in pz. anziano
-Fumo
-Ipercolesterolemia
-Ipertrigliceridemia
-Glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o Diabete 2° compensato
-Obesità addominale
-Familiarità per patologie cardio-vascolari
-altri fattori di rischio valutati dal medico.
MEDICO CERTIFICATORE: MMG, Pediatra di libera scelta, Medico dello Sport.
NECESSITA di un ECG basale ed eventuali altri esami, a giudizio del medico.
VALIDITA’ CERTIFICATO: 1 anno.
CLASSE C (3° tipologia):
Pazienti con Patologie Croniche conclamate, già diagnosticate.
MEDICO CERTIFICATORE: MMG, Pediatra L.S, Medico dello Sport, Medico specialista di branca.
NECESSITA’ di Esami e/o consulenze, cui farà seguito il rilascio del certificato.
VALIDITA’ CERTIFICATO: 1 anno o anche meno, a discrezione del medico.
2. attività sportiva non agonistica (certificato allegato C)
rientra in questa categoria l’attività sportiva svolta da:
a) alunni nell’ambito delle attività parascolastiche,
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione dello sport riconosciute dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982,
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale.
La certificazione è rilasciata dal MMG e dal PLS relativamente ai propri assistiti o dal medico specialista in medicina sportiva
Il certificato ha validità annuale e richiede come accertamento necessario la misurazione della PA e l’effettuazione di un ECG
In presenza di patologie croniche è raccomandato il ricorso a medico sportivo o specialista di branca.
3. attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o Enti di promozione sportiva (certificato allegato D)
Rientrano in questa fattispecie le manifestazioni podistiche superiori ai 20 km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo con la partecipazione di atleti non tesserati e quindi non agonisti (tipico esempio la “stramilano”).
La certificazione è rilasciata dal MMG e dal PLS relativamente ai propri assistiti o dal medico specialista in medicina sportiva.
Il certificato ha validità annuale o inferiore a discrezione del certificatore e richiede come accertamento necessario la misurazione della PA, l’effettuazione di un ECG, di un test da sforzo e ogni accertamento ulteriore il medico ritenga necessario.
Si segnala infine che il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica” è stato specificatamente abrogato dal decreto Balduzzi e che la nostra convenzione prevedeva la gratuità per le certificazioni (certificati sportivi scolastici) espressamente previste in quel decreto. Nulla specifica invece in tal senso il decreto Balduzzi. Pertanto i certificati per l’ attività sportiva parascolastica così come tutti gli altri certificati previsti dal decreto Balduzzi sono da intendersi in libera professione.
Cordiali saluti.